Danneggiamento di sistemi informatici (art. 635bis cp.)
L’art. 9 della l.547/93 ha introdotto il nuovo reato di danneggiamento di sistema informatico o telematico, che trova collocazione all’art. 635 bis del codice penale, ai cui sensi: “chiunque distrugge deteriora o rende, in tutto in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmino, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.
La norma si pone in rapporto di specialità con l’art. 635 c.p. (danneggiamento comune), salvo il caso in cui la condotta ecceda i limiti della fattispecie, integrando il più grave reato di attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.).
Il reato è istantaneo. E’ reato comune ed è configurabile il tentativo.
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di distruggere, deteriorare, disperdere o rende inservibile (in tutto o in parte) i sistemi informatici e telematici altrui. Sono previste talune circostanze aggravanti tra cui l’abuso della qualità di operatore di sistema e altre per il rinvio all’art.635 comma 2, che sono:
- il fatto commesso con violenza sulla persona o con minaccia;
- il fatto commesso dai datori di lavoro in occasione di serrate o da lavoratori in sciopero;
- il fatto commesso su edifici pubblici o di pubblica utilità;
- il fatto commesso su opere destinate all’irrigazione.