L’art. 615 quinquies c.p.
L’art. 615 quinquies c.p. è rubricato come “Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico”. La norma punisce chi “diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in lui contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione totale o parziale, l’alterazione del suo funzionamento”; essa, in altri termini, punisce la produzione e la diffusione dei virus informatici.
All’art. 615 quinquies sono previste due distinte ipotesi di reato:
- il fatto di chi diffonde, comunica o consegna un programma informatico di propria redazione o di creazione altrui, volto o atto a danneggiare un sistema informatico/telematico;
- il fatto di chi diffonde, comunica o consegna un programma di
propria o altrui creazione, volto ad interrompere o alterare, seppur
parzialmente, il funzionamento di un sistema informatico.
Trattasi di reato comune. Il momento consumativo del reato
si ha con la messa in atto delle condotte di diffusione, comunicazione
o consegna: la mera realizzazione di un virus informatico, infatti, di
per sé non ha rilevanza penale50. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.
50Faggioli, op.cit.