La realtà giuridica della carta di credito alla luce delle transazioni telematiche
Una modalità di pagamento molto diffusa nelle transazioni
telematiche è la carta di credito. Come noto, “le carte di credito sono
documenti che consentono all’intestatario di ottenere dagli esercizi
dell’emittente (carte bilaterali) o convenzionati con l’emittente
(carte trilaterali) i beni o servizi desiderati (entro un
predeterminato limite massimo complessivo) senza dovere corrispondere
contestualmente il relativo prezzo”56.
Una transazione classica a mezzo carta di credito può avvenire a sua volta in due differenti modalità (cd. “off-line”, ossia nel mondo reale):
- modalità cartaceo-manuale, per mezzo della quale l’esercente, imprime su tre fogli di carta termica gli estremi della transazione, previa autorizzazione al trasferimento dei fondi della banca emittente (o agente) per via telefonica;
- modalità elettronica o POS (point of sale = punto vendita), per
mezzo della quale l’esercente si avvale di un lettore di banda
magnetica che stampa una nota di vendita riportante gli estremi della
transazione57.
Le transazioni via Internet (c.d.“on line”) si
caratterizzano invece per l’inserimento da parte del cliente-titolare
in un apposito campo delle cifre che compongono il numero della carta
di credito posseduta e della data di scadenza della stessa. L’ordine di
acquisto viene compilato on-line e l’invio di tale ordine avviene
secondo una delle seguenti tre modalità:
- comunicazione dei dati a mezzo fax o telefono;
- inserimento di tutti i dati on-line senza protezione crittografica (le informazioni possono essere accidentalmente o fraudolentemente lette da terzi esterni al rapporto);
- inserimento di tutti i dati in modalità criptata (ossia
ricodificati secondo un algoritmo di elevata complessità che impedisca
a terzi di conoscere il contenuto della transazione).
56Piccolini G., “Carte di credito e carte bancarie”, Enciclopedia del Diritto, Treccani, 1994
57Al termine delle transazioni classiche l’esercente è tenuto a far firmare la nota di vendita all’acquirente, confrontando la corrispondenza fra firma apposta sul foglietto e la firma riportata a tergo della carta. Inoltre l’esercente è tenuto a verificare l’integrità e la veridicità delle
informazioni palesemente riscontrabili nella carta presentata dal portatore, in modo da rilevare facilmente segni di contraffazione