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La l. 62/2001 e responsabilità del provider

Per attribuire una responsabilità del provider in reazione ad un fatto-reato commesso da terzi dovrebbe sussistere una norma  giuridica, che attribuisce in capo al provider dei precisi obblighi.

Infatti, ai sensi dell’art. 40 c.p.: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”, mentre ai sensi dell’art. 110 c.p.: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questa stabilita […]”.

La responsabilità del provider dovrebbe essere dunque a titolo di concorso per omissione nel reato commesso da terzi, non avendo impedito, benché obbligato, il realizzarsi della fattispecie criminosa.

La legge 62/2001, approvata il 21 febbraio 2001, reca “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali”, nonché “modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”. Fra le altre cose, essa ha  introdotto (art. 1, 1° comma) una definizione innovativa di “prodotto editoriale”, che copre anche il prodotto informativo multimediale “on line": quello realizzato cioè su supporto informatico, destinato alla pubblicazione di informazioni o, comunque alla diffusione delle stesse presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico.

Dalla definizione di “prodotto editoriale” restano invece esclusi, i prodotti “destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico”. Ci si è dunque domandati14 se la nuova normativa comporti obblighi giuridici quali quelli richiamati dall’art.40, 2° co. c.p. ai fini di una responsabilizzazione del provider.

All’art. 1, comma 3° si stabilisce che tutti i prodotti che rientrino nella rinnovata definizione di prodotto editoriale devono contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 2 della legge n. 47 del 1948 (“Disposizioni sulla stampa”).

Il predetto art. 2, l. 47/1948, richiede che sugli “stampati” trovino posto talune indicazioni obbligatorie:

  • il luogo e l'anno della pubblicazione;
  • il nome e il domicilio dello stampatore;
  • il nome e il domicilio dell'editore, se quest’ultimo esiste.

Stabilito questo, il citato comma dell’art. 1 della legge 62/2001 introduce una distinzione fra il regime applicabile ai siti-prodotti editoriali che non abbiano una periodicità regolare nella diffusione di informazioni presso il pubblico e il regime applicabile ai quei siti attraverso i quali, invece, vengono diffuse informazioni presso il pubblico con periodicità regolare.

In realtà la legge associa la periodicità regolare ad un ulteriore requisito: l’esistenza di una testata che, in qualità di elemento identificativo, contraddistingua il prodotto editoriale.

Tuttavia nel caso dei siti web, la testata più che distinguere i prodotti editoriali sembra accomunarli praticamente tutti, poiché ogni sito ha una testata, a prescindere dalla regolare periodicità con cui diffonde notizie al pubblico. Cosicché, il criterio decisivo nella distinzione tra i siti, rimane quello della periodicità, regolare o no, con cui i prodotti editoriali vengono diffusi al pubblico.

Ora, se il sito è della prima specie (cioè, informativo ma non aggiornato con periodica regolarità), per essere in regola basterà che la pagina web contenga le indicazioni richieste dall’articolo 2 della legge n. 47 del 1948 (vedi sopra).

Eventuali omissioni o inesattezze in tali indicazioni, comporteranno la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 della legge 47/1948 (quando non integrino il reato di stampa clandestina previsto all’articolo 16). 

Se invece il sito è della seconda specie, oltre a inserire queste indicazioni, chi se ne occupa deve far iscrivere la testata nel registro pubblico tenuto presso le cancellerie del tribunale, “nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.”

Ciò stante, appare difficile configurare una responsabilità per l’Internet provider per fatto commesso da un cliente, titolare di un sito web assimilabile a prodotto editoriale.

Gli obblighi sinora ricordati sono imputati al direttore responsabile della “testata” e l’ordinamento italiano non contempla alcuna norma che attribuisca al provider l’onere di controllare e/o supervisionare l’attività del proprio cliente, foss’anche questi il responsabile di una testata di giornale “on line”.

La disciplina dei reati di stampa non  può quindi estendersi al provider ai sensi dell’art 40 c.p. comma2, e dell’art. 110 c.p., almeno quando nel provider sia assente la volontà e consapevolezza di contribuire alla determinazione del reato di stampa.

Quanto ai siti aventi un contenuto informativo a carattere aziendale, ossia che recensiscano i loro prodotti e presentino l’azienda ai visitatori “on line”, essi sono esclusi dalla disciplina della l.62/2001: ne consegue che il provider, già non punibile – come visto -  nel caso di siti web equiparati a stampa periodica, lo sarà ancor meno nel caso di siti informativi prettamente aziendali.

Ben diversa è la posizione del provider che sia a conoscenza di un fatto-reato commesso da terzi (responsabile della testata “on line”) e nulla faccia per contrastarlo e metterne a conoscenza l’Autorità giudiziaria.

Egli infatti, consentendo all’utente di usufruire dei servizi concessi per contratto e dell’accesso ad Internet, gli permette di commettere un fatto penalmente rilevante15. E solo con un proprio intervento atto a contrastare il compimento dell’illecito, egli potrà certamente essere escluso dalla responsabilità a titolo di concorso.

V’è da dire che l’ordinamento non impone in capo al provider dei precisi obblighi che però possono derivare da una precisa disposizione contrattuale, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che l’utente è tenuto a sottoscrivere per avere accesso ad Internet.
Il tipo di intervento più frequente è in questi casi la deattivazione del sito.

D’altro canto ciò, qualora tale intervento si qualificasse come indebito, comporterebbe l’incriminazione del provider a titolo di danneggiamento di sistemi informatici e telematici ai sensi dell’art. 635 bis c.p.16!

Ad evitare tali rischi, v’è chi ritiene  sufficiente che egli denunzi alle pubbliche autorità il fatto ritenuto penalmente rilevante prima di deattivare il sito oggetto di reato.

Ciò, comunque, varrebbe “ad escludere una volontà di danneggiamento informatico”17.



14G. Scorza, I veri rischi della legge 62/01, in http://www.interlex.it/stampa/scorza.htm
15ibidem
16ibidem
17ibidem


Tesi di laurea in dirtitto penale commerciale:
“La rilevanza penale del commercio on line”

di Nicolò Antonio Piave


- Università degli Studi di Cassino -
- Facoltà di Economia -
- Corso di laurea in Economia e Commercio -
- Anno Accademico 2003/2004 -