La legge Tremonti
L' e-learning rappresenta una modalità di formazione e aggiornamento non solo alternativa rispetto al canale tradizionale in aula, ma complementare e integrata. Come tale, usufruisce a pieno titolo della Tremonti bis (A. Cotto, G. Valente, 2001).
La questione è verificare se la materia rientri nella detassazione per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 4 comma 1 della "manovra dei cento giorni , approvata in senato il 31 luglio 2001), oppure se debba essere contemplata nella Tremonti Formazione (art. 4, comma 2).
In questo contesto, è consentita la detassazione delle spese sostenute per la formazione e per l'aggiornamento professionale; a questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino ad una concorrenza del 20% del volume delle relative retribuzioni, corrisposte in ciascun periodo d'imposta.
La Tremonti Formazione sembra configurarsi quale misura autonoma rispetto al comma 1, con la conseguente possibilità di cumulo con le altre agevolazioni (Dit, Visco).
- Realizzazione di una piattaforma di e-learning:
Per poter essere erogato, l'e-learning necessita di una piattaforma, cioè di un software dedicato idoneo a raccogliere e a gestire i diversi contenuti formativi e di un supporto hardware. Qualora l'azienda abbia sviluppato internamente una piattaforma di e-learning (hardware + software), i costi sostenuti potrebbero rientrare nella fattispecie del comma 1, in quanto relativi a immobilizzare materiali (infrastrutture hardware) e immateriali (software); oppure in quella del comma 2, nel caso che l'obiettivo sia di acquisire gli strumenti necessari per realizzare corsi di formazione e aggiornamento per i propri dipendenti. Diversa è invece la situazione di società di software che hanno sviluppato internamente una piattaforma di e-learning al fine di metterla a disposizione di clienti terzi: si tratta di quei soggetti che operano istituzionalmente nel settore della formazione, per cui dovrebbe applicarsi la detassazione per gli investimenti in beni strumentali.
Infine, se la piattaforma di e-learning viene acquistata da terzi al fine di gestire internamente corsi di formazione per i propri dipendenti, si dovrebbe rientrare nella Tremonti formazione, in quanto è prevalente lo scopo formativo dell'iniziativa (A. Cotto, G. Valente, 2001). - Sviluppo di corsi online internamente in azienda:
Qualora l'azienda disponga di una piattaforma per l'e-learning (sia sviluppata internamente o acquistata), i costi sostenuti per la realizzazione dei corsi di formazione per i propri dipendenti potranno essere detassati in applicazione al comma 2; a questo fine risulteranno agevolabili i costi relativi ai docenti (interni ed esterni all'azienda), all'acquisto di materiale (didattico e di consumo), per l'uso di studi di registrazione e di attrezzature, per il personale di segreteria, per le utenze (riscaldamento, condizionamento, illuminazione), e per altri oneri (spese di stampa e postali). A questo proposito si rivelerebbe più vantaggioso per l'azienda, ai fini della detrazione, estendere la qualifica di dipendenti anche ai formatori interni, risultante più onerosa. - Acquisto di un corso di e-learning:
L'e-learning rappresenta una nuova modalità di formazione, attuata a distanza, che utilizza percorsi formativi in rete e in aula e consente di rendere disponibili corsi, servizi di formazione e di informazione online. Le spese relative all'acquisto di questa tipologia di corsi sono suscettibili di detassazione, a norma dell'art.4, comma 2, della Tremonti bis.
Ulteriormente, si precisa il contenuto della relazione governativa che accompagna il provvedimento: la Tremonti Formazione è indirizzata a incentivare gli investimenti di capitale umano, più in particolare la formazione e l'aggiornamento di suddetto capitale; quindi tutte le possibili interpretazioni vanno ad inserirsi in una politica di qualifica e di agevolazione per i formatori e per le spese per il processo formativo, piuttosto che per il costo del personale formato.